In caso di genitori anziani, disabili o malati, i figli sono obbligati a intervenire per l’assistenza, ma come dividere le spese tra fratelli?
Gli obblighi, all’interno di una famiglia, sono molteplici. Non si tratta soltanto di obblighi morali e affettivi, ma ovviamente anche di obblighi finanziari. Così come i genitori sono chiamati al sostentamento dei propri figli minorenni e, in caso di studi o di difficoltà nel trovare un impiego, al sostentamento fino a una certa età, stabilita a 30 anni, anche i figli sono chiamati a provvedere al sostentamento dei propri genitori, anziani, disabili o malati.
Le spese per il sostentamento di un genitore anziano sono molteplici, specialmente se questo percepisce solo la pensione sociale e quindi non riesce ad arrivare a fine mese. Nonostante i tanti bonus sociali messi in campo dal Governo, tante persone vivono di stenti, anche perché i medicinali e le terapie costano molto e non sempre vengono passate dalla sanità pubblica. In tal caso, i figli sono chiamati a dare una mano, morale ed economica, ma come si devono suddividere le spese tra fratelli?
In realtà, non esiste una legge specifica per la suddivisione delle spese tra fratelli. Più che altro, si tratta di un accordo morale tra le parti, le quali si assumono la responsabilità di curare e di assistere i propri genitori. Ma se uno dei fratelli non intende partecipare economicamente alle spese, perché non può, o semplicemente perché non vuole?
In tal caso, il fratello che si assume tutte le responsabilità e gli oneri dell’assistenza, una volta deceduto l’anziano genitore, può chiedere un rimborso delle spese sostenute, conservando tutti gli scontrini e le fatture? Come accennato, non esiste un regolamento specifico in merito alla questione, dunque, il rimborso pro quota non può essere richiesto al fratello, visto che le spese sostenute per il genitore sono solo di natura sociale e morale, ma non regolamentata.
Si tratta, infatti, di aiuti economici spontanei, e quindi non si può richiedere il rimborso, la cosiddetta rifusione pro quota, per recuperare la parte di spese sostenute per l’assistenza e per le cure. A meno che non ci siano ufficiali contratti, firmati davanti a un notaio, un fratello può sottrarsi alle spese, senza poi essere chiamato al risarcimento, una volta deceduto il genitore. Tuttavia, esiste un’eccezione. Quale?
Il Codice Civile, tuttavia, dispone di due articoli specifici, che rappresentano un’eccezione: si tratta degli articoli 433 e 438, i quali affermano che i soggetti bisognosi, incapaci da soli di provvedere al proprio mantenimento, possono chiedere aiuto economico ai parenti più prossimi. Dunque, un genitore può chiedere aiuto ai propri figli, anche se questi ormai si sono trasferiti in luoghi lontani.
Se un figlio non vuole contribuire, in tal caso, ci si può rivolgere a un giudice tutelare, per ottenere la pronuncia degli obblighi da parte di tutti i figli nel contribuire alle spese di assistenza. Naturalmente, il giudice dovrà poi verificare le disponibilità finanziarie dei singoli figli, se questi sono in grado o meno di provvedere alle spese.
Infine, occorre chiarire che le spese sostenute per l’assistenza al genitore, anche se squilibrate da fratello a fratello, non incidono sulla spartizione del patrimonio e sulle singole quote ereditarie. I figli percepiranno, in ogni caso, la loro parte in modo equo, salvo particolari indicazioni in fase di testamento.
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